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Raccolta delle deiezioni
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Obbligo di raccolta delle deiezioni.I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l´obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi in ogni luogo, sia al chiuso che all´aperto (comprese le aree cani), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l´obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.La mancata raccolta delle feci è punita con una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00.
